STATUTO DEL PARTITO POLITICO
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
TITOLO I
Art.I
(Requisiti)
Sono soci dell'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro
(U.D.C.) i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla
sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.
Art.2
(Diritti dei soci)
I soci hanno il diritto di partecipare all'attività del partito, di contribuire
alla determinazione della linea politica e di concorre alla elezione degli
organi statutari.
I soci possono accedere alle cariche del partito ed essere candidati alle
elezioni politiche ed amministrative , in base alle norme del presente statuto e
dei regolamenti. I soci possono esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo 30
giorni dalla loro iscrizione.
L'anzianità di iscrizione si computa dalla data di presentazione della domanda.
Art.3
(Dovere dei soci)
Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei
deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a
quella del programma e della linea politica dell'UDC. In particolare è tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita del partito, assolvendo i compiti
affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali
vive ed opera;
c) garantire l'unità operativa del partito ed astenersi da ogni azione e da ogni
atteggiamento che possa essere di nocumento all'UDC;
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo
rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
g) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente il
partito.
TITOLO II
Iscrizione al partito
CAPO I - Il tesseramento
Art.4
(Norme per il tesseramento)
Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi
soci. Le operazioni relative al rinnovo si svolgono dal !° gennaio al 30 aprile
di ogni anno.
Al socio spetta il diritto di rinnovo dell'iscrizione. La Direzione Nazionale
del partito emana le norme per l'attuazione del tesseramento, fissa l'importo
della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali.
L'importo della tessera sarà versato per intero agli uffici della Direzione
Nazionale che lo ripartirà tra centro e periferia, con ristorno immediato,
secondo quanto previsto dal presente statuto.
Art.5
(Modalità per la presentazione della domanda)
La domanda d'iscrizione, sottoscritta dall'aspirante socio, è presentata
personalmente alla competente sezione territoriale con il contestuale versamento
della quota d'iscrizione. La domanda può altresì essere presentata, sempre dio
persona, al comitato circoscrizionale o al comitato comunale, ovvero in
occasioni di manifestazioni di partito di particolare rilievo nel corso delle
quali gli organi di partito promuovano campagne di tesseramento. Tutte le
domande devono essere trasmesse alla sezione territorialmente competente con le
relative quote d'iscrizione.
Art.6
(Iscrizione e residenza)
E' territorialmente competente la sezione nel cui territorio il cittadino ha la
residenza anagrafica.
Si può derogare alla norma di cui al precedente comma per i parlamentari, i
consiglieri regionali, provinciali e comunali, secondo le modalità determinate
da apposito regolamento.
Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d'ufficio del
socio iscritto in una sezione territoriale alla sezione di nuova competenza.
Art.7
(Cause ostative all'iscrizione al partito)
Non possono essere iscritti al partito coloro che in riferimento al codice
deontologico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad
associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con
quelle del partito.
Nei casi dubbi spetta alla Direzione Nazionale la decisione sulle compatibilità
dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
Art.8
(Pubblicità dell'elenco degli iscritti e degli elettori)
Ogni socio ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori
della propria sezione. Ogni dirigente o componenti di organi collegiali del
partito ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori delle
sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'organo del quale egli fa
parte.
CAPO II
Le commissioni per il controllo del tesseramento
Art.9
(Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e
competenza)
E' costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo
del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal comitato nella sua prima seduta.
L'elezione della commissione deve avvenire entro 10 giorni dall'elezione degli
organi provinciali.
Ove non si provveda, la Commissione è nominata dalla Commissione centrale per il
controllo del tesseramento.
La Commissione è composta da 3 componenti effettivi e 3 supplenti.
Art.10
(Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e
competenze)
E' costituita la Commissione centrale per il controllo del tesseramento eletta
dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta.
La Commissione è formata da 9 componenti effettivi e 5 supplenti.
I componenti effettivi, in caso di assenza, alle singole sedute sono sostituiti
da un numero pari di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione.
I componenti effettivi, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza, sono
sostituiti da un numero pari di membri supplenti secondo la graduatoria di
elezione fino ad esaurimento della lista. Il Consiglio Nazionale provvede
all'eventuale integrazione. Il Presidente della Commissione è eletto a
maggioranza assoluta dai componenti, tra i membri effettivi. La Commissione è
competente a :
a) controllare la regolarità delle operazioni di tesseramento compiute dagli
uffici centrali;
b) decidere i ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per
il controllo del tesseramento;
c) promuovere ispezioni ai comitati provinciali sullo svolgimento del
tesseramento e nominare, con provvedimento motivato, i commissari al
tesseramento. La nomina del commissario è obbligatoria qualora la commissione
provinciale per il controllo del tesseramento non adempia ai propri compiti
istituzionali;
d) nominare la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento, nel
caso non vi abbia provveduto il comitato provinciale a norma del secondo comma
dell'art. 9;
e) formulare proposte alla Direzione Nazionale in ordine allo stato e
all'andamento del tesseramento.
CAPO III
Ricorsi relativi al tesseramento
Disposizioni comuni alle commissioni per il controllo del
tesseramento.
Art.11
(Ricorsi alla Commissione provinciale per il controllo del tesseramento)
Ogni socio, nell'ambito della propria provincia, può ricorrere avverso
l'iscrizione di un nuovo socio alla commissione provinciale per il controllo del
tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo
di raccomandata non oltre 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione nell'albo
sezionale o dell'avvenuta registrazione del nominativo dell'aspirante socio.
La Commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non oltre 7
giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la Commissione provinciale non decida entro il termine di cui al
precedente comma, il Segretario della Commissione stessa deve trasmettere entro
7 giorni il ricorso alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento
che ne assume la competenza informandone il ricorrente. Ove il Segretario della
commissione non provveda, il ricorrente può inviarne copia direttamente alla
Commissione centrale.
Art. 12
(Ricorsi alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento)
Avverso la decisione della commissione provinciale, adottata ai sensi dell'art.
11, è ammesso ricorso da parte del ricorrente e comunque, in ogni caso, da parte
degli aventi diritto in primo grado, da presentarsi alla commissione centrale
per il controllo del tesseramento non oltre 10 giorni dalla notifica.
La commissione centrale decide in via definitiva non oltre 10 giorni dalla data
di ricevimento del ricorso.
Qualora la commissione centrale non decida nel termine prescritto, l'iscrizione
del nuovo socio è accettata.
Art. 13
(Procedure eccezionali in materia di tesseramento)
In casi di particolare gravità, la Direzione Nazionale può adottare speciali
procedure in materia di tesseramento allorchè le relative operazioni abbiano
dato luogo a situazioni che giustifichino l'eccezionalità dell'intervento.
Art. 14
(Esami dei ricorsi- disposizioni relative alle notifiche)
Le decisioni delle commissioni provinciale e centrale per il controllo del
tesseramento vanno notificate agli interessati d'ufficio personalmente o a mezzo
di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di 10 giorni delle
decisioni.
Il Segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni alla
sezione che ha raccolto la domanda d'iscrizione. Il Segretario, inoltre, tiene
un elenco aggiornato dei ricorsi e delle relative decisioni, nonché delle nuove
iscrizioni avvenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, a disposizione dei
soci che chiedano di prenderne visione.
TITOLO III
GLI ORGANI
CAPO I - Elezione e durata
Art. 15
(Elezione del Segretario: modalità e procedure)
Il Segretario sezionale, il segretario e il comitato circoscrizionale ed il
segretario e il comitato comunale sono eletti dalle assemblee.
Il Segretario e il comitato provinciale, il Segretario e il comitato regionale
ed il Segretario politico e il consiglio Nazionale sono eletti dai rispettivi
congressi secondo l'apposito regolamento.
L'elezione dei Segretari a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto.
Art. 16
(Durata e rinnovo degli incarichi)
Gli organi del partito durano in carica due anni. Al loro rinnovo si procede in
periodi dell'anno destinati alle operazioni congressuali ed alle assemblee
elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far svolgere in un anno
deciso dal consiglio Nazionale l'assemblea sezionale per il rinnovo degli
incarichi, il congresso circoscrizionale, il congresso comunale e il congresso
nazionale e, in un altro anno il congresso provinciale e il congresso regionale.
La durata in carica dei singoli organi può essere prorogata in via eccezionale
per un periodo non superiore alla metà del loro mandato.
Per gli organi a livello regionale è competente la Direzione nazionale; per gli
organi a livello provinciale è competente la Direzione regionale; per organi
comunali è competente la Direzione provinciale; per gli organi circoscrizionali
e sezionali è competente la Direzione comunale. Le deliberazioni relative alla
proroga devono essere motivate ed assunte a maggioranza dei 2/3 dei componenti
della Direzione.
Superati i termini così prorogati, gli organi decadono automaticamente e si deve
provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza le assemblee
o i congressi devono essere convocati, entro 15 giorni, dal segretario
dell'organo direttamente superiore, ove questi non provveda, vi provvedono gli
organi immediatamente superiori.
Gli organi del Partito devono essere altresì rinnovato quando sia venuta meno,
per qualsiasi motivo, almeno la metà dei loro componenti eletti o quando la metà
dei componenti eletti si dimetta contemporaneamente.
CAPO II - Convocazione degli organi
Art. 17
(Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali)
Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:
a) entro 15 giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti
dallo statuto;
b) entro 20 giorni dalla richiesta presentata, indicando l'o.d.g., da almeno 1/5
dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.
Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi
superiori competenti di cui all'art. 24.
Ove non si provveda alla convocazione 7 giorni prima del termine previsto per la
riunione, vi provvede l'organo superiore competente secondo quanto disposto
dall'art. 24.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b del presente
articolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla
convocazione.
Art. 18
(Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordinamento)
Gli organi collegiali del partito e le assemblee ordinarie di Sezione devono
essere convocati quando lo richiede il Segretario dell'organo immediatamente
superiore.
Ove non si provveda entro 30 giorni il Segretario richiedente potrà effettuare
direttamente la convocazione.
Art. 19
(Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale,
comunale, provinciale e regionale)
In caso di impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione,
circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale, i rispettivi comitati sono
convocati entro 30 giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica,
allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei
2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella
successiva.
La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima.
Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell'organo superiore nomina
un commissario per la convocazione delle assemblee e dei relativi congressi la
cui celebrazione deve avvenire entro 2 mesi.
Art. 20
(Gestione commissariali)
In caso di scioglimento degli organi del Partito, la durata della gestione
commissariale non può eccedere i 3 mesi e può essere rinnovata una sola volta
per gravi e provate ragioni.
La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale deve
essere comunicata alla Direzione Nazionale entro 10 giorni, a pena la nullità
della deliberazione; copia della delibera deve essere inviata anche all'organo
superiore.
Trascorso il termine di cui al 1° comma, il commissario decade automaticamente.
Gli atti posti in essere successivamente sono nulli.
Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato
rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato
di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell'organo medesimo.
Art. 21
(Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti)
I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati:
a) dalla Direzione Nazionale, per gli atti di competenza dei comitati regionali;
b) dalla Direzione regionale, per gli atti di competenza dei comitati
provinciali;
c) dalla Direzione provinciale, per gli atti di competenza dei comitati
istituzionali locali e comunali;
d) dalla Direzione comunale, per gli atti di competenza dei comitati
circoscrizionali e delle sezioni.
Qualora gli organi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non
provvedano alla nomina dei commissari, entro il termine di 30 giorni vi provvede
direttamente l'organo superiore.
CAPO IV - La Sezione
Art. 22
(Competenze - Sezione territoriale)
I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione che è l'organo di
base del Partito.
La Sezione indirizza l'attività dei soci e svolge azione di formazione, di
presenza e di proposta politica, essa è luogo d'impegno attivo e di servizio.
La Sezione territoriale è quella costituita in un territorio corrispondente a
circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente, per intero, uno o
più seggi elettorali.
Art. 23
(Costituzione di nuove sezioni)
Le Sezioni devono essere costituite da almeno 15 soci che risiedono nel
territorio oppure che operino negli ambienti di lavoro o nello stesso centro di
attività culturale, sociale o di associazionismo.
Nuove Sezioni possono essere costituite dalla Direzione provinciale o dalla
Direzione comunale.
La costituzione delle sezioni territoriali è ratificata dal comitato
provinciale, sentito il comitato comunale, entro 60 giorni dalla richiesta.
Il regolamento stabilisce le modalità per la costituzione di una nuova sezione e
le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livelli.
Art. 24
(Organi della sezione)
Organi della sezione sono:
a) l'assemblea;
b) il segretario;
c) la direzione.
Art. 25
(Competenze dell'assemblea sezionale)
L'assemblea è l'organo deliberante della sezione ed ha il compito di:
a) eleggere il segretario di sezione;
b) eleggere la direzione sezionale;
c) concorrere all'elezione degli organi di partito;
d) approvare la relazione annuale del Segretario di sezione e del Segretario
amministrativo e le linee programmatiche sulle attività sezionali;
e) discutere su argomenti di carattere politico, nonché su quelli di carattere
amministrativo di interesse della comunità locale e sui problemi organizzativi
della sezione;
f) formulare proposte al comitato circoscrizionale, al comitato comunale e al
comitato provinciale sui programmi e sugli orientamenti per le elezioni
amministrative.
Art. 26
(Competenze del segretario sezionale)
Il Segretario:
a) rappresenta la sezione e ne promuove e ne indirizza l'attività;
b) convoca e presiede l'assemblea sezionale, salvo nei casi previste dal
regolamento;
c) convoca e presiede la Direzione;
d) istituisce e coordina i settori e gruppi di lavoro in relazione alle concrete
esigenze di presenza politica e amministrativa del partito nella società;
e) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i responsabili dei
settori, scegliendoli anche al di fuori di essa.
Art. 27
(Competenze della Direzione sezionale)
La Direzione sezionale:
a) approva annualmente, su proposta del segretario e sulla base delle linee
programmatiche deliberate dall'assemblea, il piano di lavoro della sezione,
nell'ambito dei deliberati congressuali e degli indirizzi dettati dalla
Direzione Nazionale e dagli altri organi di partito;
b) elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario
Amministrativo, con le modalità previste dal regolamento;
c) può indicare, con voto dei propri componenti, limitato ad una preferenza, da
2 a 5 personalità anche se non iscritte al partito, da chiamare a partecipare
con voto consultivo ai propri lavori in rappresentanza degli ambienti sociali,
culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.
Art. 28
(Sezione unica nella circoscrizione o nel comune)
Qualora in una circoscrizione o in un comune esista una sola sezione, questa
assume i compiti del comitato circoscrizionale o comunale.
In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del comitato
circoscrizionale o del comitato comunale ed ai suoi lavori partecipano i
componenti di diritto del comitato circoscrizionale o del comitato comunale.
CAPO V - Gli organi circoscrizionali del Partito
Art. 29
(Organi circoscrizionali del Partito)
Sono organi circoscrizionali del partito:
a) il Segretario circoscrizionale;
b) il Comitato circoscrizionale;
c) la Direzione circoscrizionale.
Art. 30
(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)
Nelle circoscrizioni ove operino più sezioni si costituisce il Comitato
circoscrizionale.
Il Segretario, il Comitato e 2/3 dei componenti della commissione elettorale
circoscrizionale sono eletti dai soci che risiedono nel territorio
circoscrizionale.
Per le elezioni e per il funzionamento dei Comitati circoscrizionali si
applicano le norme in vigore per i Comitati comunali.
Ai lavori del comitato circoscrizionale partecipano con voto consultivo i
segretari delle sezioni e i consiglieri circoscrizionali.
Il Comitato circoscrizionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti
limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, anche se non iscritte
al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in
rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni
di ispirazione cristiana e di centro.
Art. 31
(Competenze del Segretario circoscrizionale)
Il Segretario circoscrizionale ha la rappresentanza politica del partito nella
circoscrizione ed è responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato e
della Direzione circoscrizionale. Il segretario inoltre:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i responsabili dei
settori, scegliendoli anche al di fuori del comitato;
c) coordina, d'intesa con il Segretario del comitato comunale, le attività
d'interesse comune delle Sezioni;
d) cura i rapporti con i componenti del gruppo consiliare circoscrizionale e
promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e la Direzione
circoscrizionale per trattare questioni di comune interesse;
e) promuove la partecipazione popolare alla gestione della circoscrizione.
Art. 32
(Competenze del Comitato circoscrizionale)
Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la linea politica ed
amministrativa del Comitato comunale ed è l'organo di sintesi delle istanze e
dei problemi della circoscrizione.
Esso:
a) elegge la Direzione circoscrizionale e il Segretario amministrativo
circoscrizionale;
b) approva le relazioni annuali del Segretario circoscrizionale e del Segretario
amministrativo;
c) approva, sulla base degli indirizzi e dei programmi del Comitato comunale, le
linee programmatiche di interesse comune delle sezioni della circoscrizione ed
esprime gli indirizzi politico amministrativi in ordine ai problemi di interesse
circoscrizionale;
d) delibera sulle questioni politico-amministrative che ad esso vengono
sottoposte dalla Direzione e dai componenti del comitato circoscrizionale o
dagli organi comunali e provinciali del Partito;
e) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi che interessano
la circoscrizione;
f) formula proposte al comitato comunale e al comitato provinciale sul programma
e gli orientamenti per le elezioni amministrative;
g) predispone la lista e le candidature al Consiglio circoscrizionale;
h) approva il programma per le elezioni circoscrizionali.
Il Comitato circoscrizionale è convocato almeno una volta ogni 2 mesi in
sessione ordinaria.
Art. 33
(Composizione e competenza della Direzione circoscrizionale)
La Direzione circoscrizionale è formata dal segretario circoscrizionale, dai
componenti eletti dal comitato circoscrizionale e dal segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il presidente della
circoscrizione, se iscritto al partito, ed il capogruppo consiliare. La
Direzione circoscrizionale:
a) delibera nel rispetto dei deliberati del Comitato circoscrizionale, sulle
questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle direzioni sezionali;
b) concorda con il gruppo consiliare circoscrizionale le modalità per
l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato circoscrizionale; indirizza
l'azione dei consiglieri circoscrizionali.
CAPO VII - Gli organi comunali del Partito
Art. 34
(Organi comunali del Partito)
Sono organi comunali del Partito:
a) il Segretario comunale
b) il Comitato comunale
c) la Direzione comunale
Art. 35
(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)
Nei comuni in cui operano più sezioni deve essere costituito il Comitato
comunale.
Il Comitato comunale è formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti
direttamente, su liste comunali, da tutti i soci e residenti nel comune e dai
consiglieri comunali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del Comune, i segretari
dei comitati circoscrizionali ed i segretari delle sezioni del comune;
b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, se iscritti in
una Sezione del comune.
Il Comitato comunale può indicare, con voto dei propri componenti eletti
limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, in
rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni
di ispirazione cristiana.
Art. 36
(Competenze del Segretario comunale)
Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune.
Egli promuove, indirizza e coordina l'attività delle sezioni e degli organi del
partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi
statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione è responsabile dell'esecuzione
dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i responsabili dei
settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) promuove, d'intesa con i segretari di Sezione, assemblee sezionali per la
trattazione di temi politici e amministrativi e concorda ogni altra iniziativa
riguardante la formazione dei soci;
d) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni
congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la
trattazione di questioni di comune interesse;
e) convoca almeno due volte l'anno l'assemblea dei quadri dirigenti politici e
amministrativi del comune;
f) cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune.
Art. 37
(Competenze del Comitato comunale)
Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle
attività dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed
amministrativa del Partito.
Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a
maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema
proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti aventi voto
deliberativo. Il Comitato comunale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario
amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee
programmatiche per l'attività del partito nel comune ed il preventivo di spesa
del Comitato;
b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono
sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione
comunale e dagli organi provinciali del Partito;
c) indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attività dei gruppi e dei
rappresentanti negli enti pubblici a carattere comunale;
d) delibera sui programmi dell'amministrazione comunale, sulla base
dell'indirizzo politico generale del Partito;
e) approva le liste e le candidature ai consigli circoscrizionali;
f) formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti
per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali;
g) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale;
h) approva il programma per le elezioni comunali. Il Comitato comunale è
convocato in sessione ordinaria ogni due mesi.
Art. 38
(Composizione e competenze della Direzione comunale)
La Direzione nazionale è formata dal Segretario comunale, dai componenti eletti
e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il Segretario
provinciale, il Sindaco e il Capo gruppo consiliare comunale e gli assessori
comunali.
La Direzione comunale:
a) approva su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici
deliberati dal Comitato, i programmi di attività del Partito nel comune, nel
rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale
e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi
programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attività del Partito nel
comune, in modo da accrescere capacità di proposta del Partito e stabilire più
intese forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile;
c) delibera la costituzione, divisione, fusione, soppressione e l'ampliamento
delle sezioni nell'ambito del comune, da sottoporre a ratifica del Comitato
provinciale;
d) delibera sulle questioni ad esso sottoposte degli organi superiori, dalle
direzioni circoscrizionali e sezionali;
e) indirizza l'azione dei consiglieri comunali;
f) verifica l'attuazione da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti
pubblici a carattere comunale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato
comunale.
Art. 39
(Iniziative per le aree metropolitane)
La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali interessati stabilisce
le aree metropolitane nelle quali adottare modelli organizzativi idonei ad
attivare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti nella
medesima area metropolitana.
Il coordinamento sarà promosso dagli organi regionali.
La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali e provinciali
interessati, definisce gli indirizzi politico-programmatici per lo sviluppo
della presenza e dell'iniziativa del partito nei grandi centri urbani.
CAPO VIII
Gli organi provinciali del Partito
Art. 40
(Organi provinciali del Partito)
Sono organi provinciali del Partito:
a) il Congresso provinciale;
b) il Segretario provinciale;
c) il Comitato provinciale;
d) la Direzione provinciale.
Art. 41
(Il Congresso provinciale : composizione, competenze, periodicità)
Il Congresso provinciale è l’assemblea dei delegati eletti.
I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e secondo
le modalità previste dall’apposito regolamento.
Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti
del Comitato provinciale e degli esponenti di associazioni e formazioni sociali
i quali si ispirino ai principi ideali della U.D.C..
Il Congresso è ordinario e straordinario. Il Congresso provinciale ordinario si
riunisce ogni due anni:
a) per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso;
b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica
provinciale del Partito in armonia con l’indirizzo politico determinato dal
Congresso nazionale;
c) per eleggere il segretario e il Comitato provinciale.
Il Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico ordine del
giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla
convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee nazionali che
rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nella provincia, oppure
quando la richiesta medesima provenga dal Comitato provinciale e sia stata
deliberata a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 42
(Competenze del Segretario provinciale)
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella
provincia.
Egli promuove e indirizza l’attività degli organi del partito ed impartisce le
direttive sull’attività e sull’organizzazione nella provincia sulla base delle
deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed è
responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i dirigenti dei vari
uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) cura i rapporti on la società civile e con gli organismi politici, sociali ed
economici provinciali;
d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della
produzione e del lavoro ed il comitato provinciale di informazione sindacale.
Art.43
(Composizione del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale è formato dal Segretario provinciale, dai componenti
eletti dal Congresso provinciale, dai consiglieri e assessori provinciali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) il Segretario comunale del capoluogo;
d) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circoscrizione, i
Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione
della provincia;
e) i consiglieri regionali eletti nella provincia;
f) il Sindaco del capoluogo.
Il Comitato provinciale può indicare, con voto dei propri componenti eletti
limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da
chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori,in rappresentanza
degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione
cristiana e di centro.
Art.44
(Competenze del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito.
Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti aventi voto
deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo
e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti
non inferiore a otto e non superiore a ¼ dei componenti aventi voto
deliberativo. Il Comitato provinciale, inoltre:
a) approva le relazioni annuali del segretario provinciale e del Segretario
amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti , le linee programmatiche
per l’attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati
congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di
spesa del Comitato;
b) indica l’orientamento del Partito e indirizza l’attività dei gruppi
consiliari e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali;
c) formula proposte agli organi regionali e nazionali;
d) approva il programma per le elezioni provinciali;
e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti per
le elezioni regionali;
f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione,
soppressione ed ampliamento delle sezioni;
g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e
alla nomina do commissari;
h) nomina i revisori dei conti;
i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
j) approva le liste e le candidature ai consigli comunali;
k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale;
l) propone le candidature al Parlamento. Il Comitato provinciale è convocato in
sessione ordinaria almeno ogni due mesi.
Art. 45<
br> (Composizione e competenze della Direzione provinciale)
La Direzione provinciale è formata dal Segretario provinciale, dai componenti
eletti dal comitato provinciale e dal Segretario amministrativo, dal Presidente
e dagli assessori provinciali.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri
nazionali iscritti ad una sezione della provincia, il Segretario comunale del
capoluogo, i Parlamentari europei e nazionali iscritti in una sezione della
provincia e i consiglieri regionali della provincia. La Direzione provinciale:
a) approva, su proposta del segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato
provinciale, il programma di attività del Partito nella provincia, nel rispetto
dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli
altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a
concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Partito nella
provincia, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire
più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile
organizzata;
c) verifica l’attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti
pubblici provinciali o intercomunali, degli indirizzi programmatici fissati dal
Comitato provinciale;
d) formula proposte per la formazione e l’aggiornamento politico;
e) ordina inchieste ed ispezioni;
f) predispone la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
g) istituisce gli uffici di segreteria degli eletti a disposizione dei
Parlamentari europei, dei Senatori della provincia, dei Deputati della
circoscrizione, dei consiglieri regionali e provinciali al fine di assicurare il
costante collegamento fra gli eletti, gli organi periferici, i soci del Partito
e gli elettori.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del
Comitato provinciale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai
componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di
nullità, entro trenta giorni dal Comitato provinciale stesso.
Art. 46
(Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale)
La Giunta esecutiva provinciale è l’organo di coordinamento organizzativo delle
attività del partito nella provincia.
Essa è composta dal segretario, dal segretario amministrativo, dai vice
segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
CAPO IX
Gli organi regionali del Partito
Art. 47
(Organi regionali del Partito)
Sono organi regionali del Partito:
a) il Congresso regionale;
b) il Segretario regionale;
c) il Comitato regionale;
d) la Direzione regionale.
Art. 48
(Competenze del Segretario regionale)
Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.
Egli promuove e indirizza l’attività degli organi del Partito ed impartisce le
direttive sull’attività e sull’organizzazione nella regione sulla base delle
deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed è
responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vece segretari e dirigenti dei vari
uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di
formazione e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali
interessati;
e) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali
ed economici regionali;
f) presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della
produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale.
Art. 49
(Composizione del Comitato regionale)
Il Comitato regionale è formato dal segretario regionale, dai componenti eletti
dal congresso regionale, dal Presidente della Regione, dagli assessori e dai
consiglieri regionali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo:
a) i Consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) i segretari provinciali;
d) i Parlamentari europei e nazionali eletti nella regione e gli ex Parlamentari
nazionali iscritti in una Sezione della regione.
Il Comitato regionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti
limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da
chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza
degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione
cristiana e di centro.
Art. 50
(Competenze del Comitato regionale)
Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito.
Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo,
a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema
proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a
sette e non superiore ad ¼ dei componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato
regionale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario regionale e del Segretario
amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche
per l’attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati
congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di
spesa del Comitato;
b) indica l’orientamento del Partito ed indirizza l’attività del gruppi
consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti regionali;
c) formula proposte agli organi nazionali del Partito;
d) approva il programma per le elezioni regionali;
e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti per
le elezioni politiche ed europee;
f) indirizza ed orienta l’azione dei comitati provinciali al fine di garantire
la necessaria coerenza con la politica regionale del Partito;
g) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi,
nell’ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, per
corrispondere a particolari ed obiettive esigenze della realtà territoriale e
sociale regionale;
h) sulla base dei deliberati della Direzione nazionale ed in coerenza con quanto
stabilito all’art. 42;
i) convoca conferenze programmatiche regionali;
j) approva le candidature al Consiglio regionale;
k) propone le candidature alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica
ed al parlamento europeo;
l) promuove attività di formazione politica. Il Comitato regionale deve riunirsi
entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta
giorni dalla soluzione di crisi della Giunta regionale e, comunque, almeno ogni
due mesi.
Art. 51
(Composizione e competenze della Direzione regionale)
La Direzione regionale è formata dal Segretario regionale, dai componenti eletti
dal Comitato regionale e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri
nazionali iscritti in una Sezione della regione, i segretari provinciali, i
Parlamentari europei e nazionali, iscritti in una Sezione della regione, il
Presidente della Giunta regionale, gli assessori ed il Capogruppo consiliare
regionale. La Direzione regionale:
a) approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato
regionale, il programma di attività del Partito nella regione, nel rispetto dei
deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli
altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a
concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito nella
regione, in modo da accrescere la capacità di proposta del Partito e stabilire
più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile
organizzata;
c) verifica l’attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti
pubblici a carattere regionale o interprovinciale, degli indirizzi programmatici
fissati dal comitato regionale;
d) stabilisce l’indirizzo del Partito per la soluzione della crisi della Giunta
regionale;
e) vigila sulla coerenza dell’indirizzo politico del gruppo consiliare rispetto
all’indirizzo politico del Congresso regionale e sull’attività dei consiglieri
regionali, riferendo periodicamente alle direzioni provinciali;
f) attua le deliberazioni del Comitato regionale in ordine al coordinamento
delle attività dei comitati provinciali e propone lo scioglimento degli stessi
alla Direzione nazionale;
g) svolge ogni altro compito ad essa affidato dalla direzione nazionale.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del
Comitato regionale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai
componenti del Comitato regionale e devono essere ratificate, a pena di nullità,
entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso.
Art. 52
(Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale)
La Giunta esecutiva regionale è l’organo di coordinamento organizzativo delle
attività regionali del Partito.
Essa è composta dal Segretario, dal Segretario Amministrativo, dai
vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
CAPO X
Gli organi nazionali del Partito
Art. 53
(Organi nazionali del Partito)
Sono organi nazionali del Partito:
a) il Congresso nazionale;
b) il Segretario Politico;
c) il Consiglio nazionale;
d) la direzione nazionale;
e) l’Ufficio politico.
SEZIONE I
Il Congresso Nazionale
Art. 54
(Il Congresso nazionale:composizione, competenze e periodicità)
Il congresso nazionale è l’assemblea dei delegati eletti dai congressi
regionali, e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all’estero
secondo l’apposito regolamento.
Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri e
gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri
nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di
formazioni sociali i quali s’ispirano ai principi ideali della U.D.C..
Il Congresso è ordinario e straordinario.
Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni 2 anni, nella data, nel luogo
e con l’ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale ne approva
il regolamento per:
a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;
b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del
Partito;
c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale;
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio
nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando ne faccia
richiesta un numero di comitati regionali che rappresentino almeno 1/3 dei voti
conseguiti dal Partito nell’intero territorio nazionale.
Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la
data, il luogo, l’ordine del giorno ed il regolamento.
SEZIONE II
Il Segretario Politico
Art. 55
(Competenze)
Il Segretario politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea
politica determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio
nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attività del Partito. Il
Segretario politico, in particolare:
a) gestisce la denominazione ed il simbolo del partito ed autorizza il deposito
del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;
b) convoca e presiede la Direzione, l’Ufficio politico e la Giunta esecutiva
nazionale;
c) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i dirigenti dei
Dipartimenti scegliendo questi ultimi anche al di fuori de essa;
d) esprime ai gruppi parlamentari l’indirizzo politico del Partito;
e) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi;
f) presiede le Commissioni nazionali per i problemi della cultura, della
produzione e del lavoro ed il Comitato nazionale di informazione sindacale.
Art. 56
(Impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico)
In caso di impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico, il
Consiglio nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a
scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nella
prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle
successive.
Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice è eletto
Segretario con il compito di convocare il Congresso del Partito da celebrarsi
entro sei mesi.
Le votazioni per l’elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso
della medesima sessione del Consiglio nazionale.
A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’anzianità di
iscrizione al Partito.
SEZIONE III
Il Consiglio Nazionale
Art. 57
(Composizione)
Il Consiglio nazionale è composto:
a) dal Segretario Politico;
b) da tutti i parlamentari nazionali ed europei e da 250 non Parlamentari
eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale nei modi previsti
dall’apposito regolamento; nonché da 25 donne e 25 giovani (al di sotto di 35
anni), eletti con metodo proporzionale dal Consiglio Nazionale.
c) dai Segretari regionali;
d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
e) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di
Presidente del Consiglio nazionale.
f) I Capigruppo Consiliari regionali dell’UDC.
g) Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli
iscritti al Partito che siano:
- componenti della Giunta esecutiva;
- direttore del quotidiano e del settimanale del Partito;
- presidenti in carica dei collegi dei probiviri della commissione centrale per
le garanzie statutarie;
- soci fondatori;
- Ministri o sottosegretari;
- Presidenti, vicepresidenti, ex presidenti ed ex vicepresidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- Il Presidente Nazionale dell’Associazione “Libertas”;
- Ex Parlamentari;
- Consiglieri Regionali.
- 15 donne rappresentative di diverse regioni.
Il Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto
consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionale attività ispirate ai
principi cristiano-sociali.
Art. 58
(Competenze)
Il Consiglio nazionale è, entro la linea politica determinata dal Congresso,
l’organo deliberativo del Partito.
Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a
maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente e con metodo
proporzionale, la Direzione nazionale del Partito.
Il Consiglio nazionale controlla l’attività del Partito e sovrintende agli
organi di garanzia statutaria.
Art. 59
(Il Presidente del Consiglio nazionale)
Il Presidente del Consiglio nazionale vigila sull’esecuzione delle decisioni del
Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 60
(Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del Congresso,
ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo)
Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla
conclusione del Congresso nazionale, entro quindici giorni dalla proclamazione
delle elezioni politiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi di
Governo.
SEZIONE IV
La Direzione Nazionale
Art. 61
(Composizione)
La direzione nazionale è composta:
a) dal Segretario politico che la convoca e la presiede;
b) dal Presidente del Consiglio nazionale;
c) dal Segretario amministrativo del Partito;
d) da sessantadue componenti eletti al Consiglio nazionale tra gli aventi
diritto di voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i Parlamentari;
e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se iscritto al Partito;
f) dai Presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati e del Parlamento europeo.
Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:
a) gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico;
b) i soci fondatori;
c) il Presidente o ex Presidente di organismi internazionale cui l’UDC aderisce;
d) il Presidente o Vice Presidente del Senato della Repubblica o della Camera
dei Deputati;
e) il Capo della delegazione UDC in seno al PPE;
f) la Responsabile della Commissione Pari Opportunità del partito;
g) il Responsabile del Movimento giovanile;
h) i Responsabili regionali delle regioni non rappresentate nella Direzione
nazionale;
i) la Direzione nazionale e il Segretario Politico possono invitare a
partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione nazionale, ogni
qualvolta lo ritengano opportuno, Ministri e Sottosegretari.
Art. 62
(Competenza della Direzione Nazionale)
La Direzione Nazionale:
a) delibera sugli indirizzi politici e programmatici del Partito sulla base
delle determinazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;
b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parlamentari, in ordine alla
soluzione delle crisi di Governo;
c) verifica l’attuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione nazionale
sull’attività dei rappresentanti e dei gruppi negli enti pubblici e negli
organismi di nomina nazionale a carattere non elettivo;
d) nomina i revisori dei conti di cui all’art. 105.
SEZIONE V
L’Ufficio politico
Art. 63
(Composizione e competenze)
L’Ufficio politico è costituito da quindici componenti. Fanno parte di diritto
dell’Ufficio politico: il Segretario Politico, il Presidente del Consiglio
nazionale, i vicesegretari, i Presidenti dei gruppi parlamentari. Gli altri
componenti sono nominati dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario
Politico, tra i propri componenti.
L’Ufficio politico è l’organo che coadiuva il segretario Politico
nell’attuazione della linea politica deliberata dagli organi del Partito.
SEZIONE VI
La Giunta esecutiva nazionale
Art. 64
(La Giunta esecutiva nazionale:competenze e composizione)
La Giunta esecutiva nazionale è l’organo do coordinamento organizzativo delle
attività del Partito.
Essa è composta dal Segretario Politico che la convoca e la presiede, dal
segretario Amministrativo, dai vicesegretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
CAPO XI
I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari
Art. 65
(I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali)
I Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si
costituiscono in gruppo.
I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di rilevanza
politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dal Congresso
nazionale ed alle direttive degli organi nazionali.
I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato
dal Consiglio nazionale.
Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente ai componenti U.D.C.
delle assemblee regionali ed ai gruppi che essi costituiscono.
I deputati europei dell’U.D.C. aderiranno al gruppo parlamentare del P.P.E..
Art.66
(Gruppi consiliari degli enti locali)
I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte le
questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale
fissato dai congressi e alle direttive dei competenti organi di Partito.
CAPO XII
Gli organi consultivi e ausiliari
Art. 67
(Consulta delle regioni consulta degli eletti)
E’ istituita la consulta delle regioni, composta dai segretari regionali, dai
presidenti dei gruppi consiliari e regionali, dai presidenti delle giunte e dei
consigli regionali con il compito di formulare proposte per l’attuazione delle
scelte politiche e programmatiche deliberate dalla Direzione nazionale, al fine
di realizzare un ordinamento regionale corrente con gli indirizzi del Partito.
La consulta è presieduta dal Segretario Politico che la convoca con periodicità
trimestrale.
E’ convocata, almeno una volta all’anno, dal Segretario Politico. L’assemblea è
sede di proposta e di dibattito per l’attuazione dell’impegno regionalista del
Partito l’assemblea generale dei consiglieri regionali e dei segretari
regionali.
Sono altresì istituite, presso gli organi del Partito, le consulte degli eletti
nelle liste . Esse sono formate dagli eletti nei consigli circoscrizionali e
comunali, nelle comunità montane, nei comprensori, e nei consigli provinciali e
regionali.
Art. 68
(Assemblea nazionale)
Nel periodo che intercorre tra i congressi nazionali, è convocata l’assemblea
nazionale per dibattere gli orientamenti generali del Partito sulle grandi
questioni che attengono ai temi della pace, del lavoro, della famiglia, della
condizione femminile e giovanile, degli anziani, della cultura, dell’economia,
della presenza e dell’iniziativa dell'UDC nella società italiana.
L’assemblea nazionale è aperta ad iscritti, elettori e portatori di
significative esperienze sociali, culturali e professionali.
L’assemblea nazionale è convocata dal Presidente del consiglio nazionale.
Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, provinciale e regionale.
TITOLO IV
MOVIMENTI – FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
Art. 69
(Formazioni associative, Movimento Giovanile – Movimento Femminile – Movimento
Anziani)
Le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Partito operano
sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale.
Art. 70
(Fondazioni)
Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra
rappresentanti del Partito e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali,
culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di
riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse.
La Direzione nazionale emana le direttive per la costituzione delle fondazioni,
il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.
TITOLO V
GARANZIE STATUTARIE
CAPO I
Infrazioni Statutarie
Art. 71
(Organi di garanzia statutaria)
Sono organi di garanzia statutaria:
1) la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento;
2) la Commissione centrale per il controllo del tesseramento;
3) la Commissione regionale per le garanzie statutarie;
4) la Commissione centrale per le garanzie statutarie.
Art. 72
(Ricorsi per violazioni dello Statuto e dei regolamenti)
Il socio e gli Organi di Partito possono proporre ricorso per violazione dello
Statuto e dei regolamenti alle commissioni provinciali e alla commissione
centrale per le garanzie statutarie secondo le rispettive competenze, con
l’esclusione delle materie riservate alle commissioni per il controllo del
tesseramento. Le Commissioni sono autonome. La proposizione del ricorso non
sospende la esecutività dell’atto impugnato, salvo diversa decisione dell’organo
di garanzia statutaria competente.
Art. 73
(Norme sulla presentazione e sulla notifica dei ricorsi)
I ricorsi debbono essere presenti personalmente o per raccomandata:
a) entro dieci giorni dalla data in cui l’atto sia stato adottato o risulti che
l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero dalla data in cui la decisione
dell’organo di garanzia statutaria sia stata notificata;
b) entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati delle singole assemblee
pre-congressuali o dalle decisioni delle commissioni di garanzia congressuale.
I termini di cui alla lettera a) del primo comma sono ridotti a quattro giorni
per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore all’organo che ha emesso
l’atto impugnato o, nel caso di ricorsi in materia elettorale, all’organo
direttamente interessato.
Gli interessati possono presentare memorie e produrre documenti entro 10 giorni
dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni delle commissioni per le garanzie statutarie non sono esecutive
sino a quando non siano divenute definitive.
Art. 74
(Commissione regionale per le garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie, formata da 7 membri
effettivi e 5 supplenti, viene eletta dal Congresso regionale ordinario a
scrutinio segreto fra gli iscritti. Risultano eletti come effettivi i 7
candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li
seguono nella graduatoria.
I membri effettivi, in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono
sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di
elezione fino ad esaurimento della lista. Il Comitato regionale provvede
all’eventuale integrazione.
La Commissione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta il
Presidente, a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.
Nel caso in cui la Commissione, nella sua prima seduta, non provveda
all’elezione del Presidente, la nomina è devoluta alla commissione centrale per
le garanzie statutarie di prima istanza.
Il Segretario tiene il repertorio cronologico a cura dell’istruttoria dei
ricorsi pervenuti, nonché la raccolta dei verbali e delle motivazioni delle
decisioni adottate. La Commissione regionale per le garanzie statutarie può
deliberare soltanto quando sono presenti almeno quattro membri effettivi.
Art. 75
(Competenze della commissione regionale per le garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide in primo grado:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti degli organi delle sezioni, dei comitati
circoscrizionali, comunali;
b) sui ricorsi per le elezioni degli organi delle sezioni, dei comitati
circoscrizionali, comunali;
c) sui conflitti di competenza tra sezioni, comitati circoscrizionali, comunali.
Art.76
(Termine per le decisioni della commissione regionale per le garanzie
statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide entro trenta giorni
dal ricevimento del ricorso prorogabili motivatamente di ulteriori 15 giorni per
una sola volta.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a quattro giorni, non prorogabili,
per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
In caso di mancata decisione entro i termini prescritti, il ricorso è devoluto
alla competenza della commissione centrale per le garanzie statutarie. Il
Segretario della commissione regionale provvede a trasmettere i relativi atti
entro il termine perentorio di due giorni dalla scadenza del termine originario
o prorogato.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni adottate dalla Commissione
regionale dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma.
Art.77
(Elezione della commissione centrale per le garanzie statutarie)
la Commissione centrale per le garanzie statutarie è formata da 9 membri
effettivi e 5 supplenti, eletti dal Congresso nazionale a scrutinio segreto.
Risultano eletti come effettivi i primi 9 candidati che ottengono il maggior
numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono in graduatoria.
I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono
sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di
elezione fino ad esaurimento della lista. Il consiglio nazionale provvede
all’eventuale integrazione.
Nella prima seduta ognuna delle commissioni elegge, fra i propri componenti
effettivi ed a maggioranza semplice, il proprio Presidente.
Art. 78
( Competenze della commissione centrale per le garanzie statutarie)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie:
a) sui ricorsi avverso le decisioni della commissione per le garanzie
statutarie;
b) sui ricorsi di competenza della commissione regionale, ad essa devoluti per
decorrenza dei termini;
c) sui ricorsi avverso atti di organi regionali e provinciali;
d) sui ricorsi avverso le decisioni degli organi nazionali dei movimenti;
e) sui ricorsi contro l’elezione di organi regionali e provinciali, nonché
contro quella dei delegati al congresso nazionale;
f) sui ricorsi avverso atti di dipartimenti nazionali del Partito e della Giunta
esecutiva nazionale.
Prima di ogni decisione deve essere sentito il dirigente de Partito
organizzativo nazionale.
Art. 79
(Termine per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie
di prima istanza – Presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza decide entro
trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
In caso di mancata decisione entro il termine di cui al primo comma prorogabile
motivatamente di ulteriori quindici giorni per una sola volta, il ricorso si
intende accolto.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto giorni, non prorogabili, per
la elezione dei delegati ai congressi del Partito.
Art. 80
(Esame dei ricorsi – Ricusazione)
Le Commissioni per le garanzie statutarie e le Commissioni per il controllo del
tesseramento esaminano i ricorsi in ordine cronologico. Possono derogare al
criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza assoluta dei
componenti della commissione.
I singoli componenti delle Commissioni per le garanzie statutarie o delle
commissioni per il controllo del tesseramento non possono partecipare a riunioni
che li riguardano direttamente.
L’interessato può ricusare uno o più componenti per comprovati motivi.
Art. 81
(Esecuzione delle decisioni)
L’esecuzione delle decisioni sui ricorsi è affidata agli organi competenti ad
emanare gli atti impugnati e deve essere attuata entro dieci giorni dal
ricevimento della notifica della decisione, salvo che in questa sia indicato un
termine più breve.
Le commissioni, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli organi
competenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni dei ricorsi
accolti per decorrenza termini, possono provvedere direttamente alla loro
esecuzione, anche con la nomina di commissari per il compimento di singoli atti.
Le Commissioni possono altresì, nei casi di violazioni dello Statuto e dei
regolamenti compiuti da organi do Partito, procedere alla loro sospensione per
il periodo massimo di un mese od al loro scioglimento.
In tal caso devono procedere alla nomina di un commissario straordinario per la
convocazione dell’assemblea del Congresso.
In caso di tacito accoglimento del ricorso, il ricorrente deve notificare, a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla commissione centrale
per le garanzie statutarie e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, entro
trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti articoli, la
presa d’atto del tacito accoglimento del ricorso.
CAPO II
Infrazioni Disciplinari
SEZIONE I
Misure disciplinari
Art. 82
(Misure disciplinari)
Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l’espulsione.
Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari. Restano salve
le competenze dei gruppi della Camera e del Senato, della Direzione nazionale e
delle direzioni provinciali, nei casi previsti dall’art. 93 dello Statuto.
Art. 83
(Il richiamo)
Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo
ed è inflitta per lievi trasgressioni.
Art. 84
(La sospensione)
La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che
l’appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici
mesi.
La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal
collegio dei probiviri di seconda istanza comporta la decadenza dalle cariche di
Partito.
Art. 85
(Espulsione)
L’Espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che
arrechino grave pregiudizio al Partito. L’espulsione è comunicata alla Sezione,
al Comitato provinciale ed alla Direzione nazionale.
L’espulsione può essere resa pubblica con decisione dell’organo giudicante.
Art. 86
(Domanda di riammissione al Partito)
Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono essere
presentate prima di un anno dall’espulsione.
Sulle domande deve esprimere un parere l’organo che ha comminato l’espulsione.
Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non dopo 12 mesi
dalla riammissione.
SEZIONE II
Gli organi disciplinari
Art. 87
(Organi disciplinari)
Sono organi disciplinari del partito:
a) il Collegio regionale dei probiviri (prima istanza);
b) il Collegio nazionale dei probiviri (seconda istanza).
I Collegi dei probiviri di prima e di seconda istanza sono composti da 7
componenti effettivi e 5 supplenti.
Art. 88
(Elezioni dei probiviri)
I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dai rispettivi comitati
regionali e dal consiglio nazionale, nella prima seduta, a scrutinio segreto.
Ciascun consigliere può votare per un numero di candidati non superiore a 1/3
dei componenti del collegio. Le liste, da presentarsi per ogni collegio e
distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere un
numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti del collegio.
I Presidenti dei collegi sono nominati dai comitati regionali e dal consiglio
nazionale, su proposta dei rispettivi Presidenti.
Art. 89
(Incompatibilità dei probiviri)
La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l’incompatibilità con
l’accettazione di ogni incarico esecutivo di Partito a livello provinciale o
superiore, nonché con la carica di Sindaco di capoluogo, di Presidente
dell’Amministrazione provinciale, di Consigliere regionale o di Parlamentare e
di Consigliere nazionale del Partito.
L’accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o
la preesistenza degli stessi all’elezione, comporta la decadenza dall’incarico
di proboviro.
In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con i candidati che
seguono immediatamente in graduatoria.
Art. 90
(Competenza disciplinare della Direzione nazionale e della Direzione
provinciale)
La Direzione nazionale, per atti di indisciplina che comportino gravi
conseguenze politiche, può disporre, in caso di urgente necessità, la
sospensione dell’iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente
deferire il socio al collegio centrale dei probiviri di prima istanza.
La Direzione nazionale dichiara la cessazione dell’appartenenza al Partito dei
soci che si presentano come candidati alle elezioni politiche in liste e
collegamenti diversi da quelli dell’ Unione Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro o comunque non approvati dagli organi competenti del
Partito.
Contro la decisione disciplinare della Direzione l’interessato può ricorrere al
Collegio dei probiviri di seconda istanza.
La Direzione provinciale o, qualora essa non vi provveda, la Direzione
nazionale, possono dichiarare la cessazione dell’appartenenza al Partito dei
soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste o
collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti.
Contro la dichiarazione della Direzione provinciale, l’interessato può ricorrere
al Collegio dei probiviri regionali (prima istanza).
SEZIONE III
Procedimento disciplinare
Art. 91
(Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione)
Il Collegio dei probiviri di prima istanza può procedere d’ufficio.
Contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza è ammesso il
ricorso al Collegio centrale dei probiviri (seconda istanza) che decide in via
definitiva.
Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, può
dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
Il Collegio dei probiviri di seconda istanza può, su ricorso, sospendere
l’esecuzione.
Art. 92
(Garanzie per la difesa del socio – Contestazione addebiti – Notifica)
E’ garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione
degli addebiti e del contraddittorio.
Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della
denuncia o del ricorso eventuali.
Art. 93
(Termini per le decisioni dei collegi dei probiviri)
I Collegi dei probiviri emettono la decisione entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.
Qualora il collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi motivi, ritenga
necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza
motivata e notificata agli interessati e al Collegio dei probiviri di seconda
istanza.
La durata di tale proroga non può eccedere i trenta giorni.
In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la
competenza a decidere è devoluta al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai collegi dei probiviri
dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo.
Qualora il collegio dei probiviri di seconda istanza non emetta la decisione
entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende
definitivamente archiviata.
Art. 94
( Termini per la impugnazione)
La impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri di prima istanza va,
a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima
istanza rende esecutiva la decisione.
CAPO III
Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia
statutaria
Art. 95
(Quorum per la validità delle decisioni dei collegi dei probiviri e delle
commissioni per le garanzie statutarie)
Per la validità delle decisioni dei Collegi dei probiviri e delle Commissioni
per le garanzie statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti
di ogni organo giudicante.
Art. 96
(Sospensione dei termini per le impugnazioni)
Tutti i termini per l’inoltro e l’esame dei ricorsi e per la impugnazione delle
decisioni degli organi di garanzia statutaria e dei collegi dei probiviri sono
sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta
giorni in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonché dei congressi
del Partito.
TITOLO VII
Rappresentanza legale e gestione finanziaria
Art. 97
(Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli – Mandati del segretario
amministrativo – Commissione amministrativa)
Ai fini dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile la rappresentanza legale del
Partito spetta, per gli atti degli organi nazionali, al Segretario
amministrativo nazionale che è altresì abilitato alla riscossione dei contributi
previsti dalla legge, ed in particolare alla legge del 2 maggio 1974 n. 195 e
successive; per gli atti del Comitato regionale, al Segretario amministrativo
regionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario amministrativo
provinciale; per gli atti del comitato comunale, al Segretario amministrativo
comunale; per gli atti del comitato circoscrizionale, al Segretario
amministrativo circoscrizionale e per gli atti della Sezione, al Segretario di
Sezione.
Il Segretario amministrativo a tutti i livelli del Partito non può ricoprire
l’incarico per più di due mandati.
Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione amministrativa,
formata da tre membri, nominati dalla Direzione.
La Commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nelle
elaborazioni degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Partito, al fine
anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative degli
organi di livello inferiore.
La Commissione è presieduta dal Segretario amministrativo.
Art. 98
(Gestione finanziaria e rendiconto)
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
La gestione finanziaria dei comitati comunali, provinciali e regionali è
controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Due revisori
dei conti effettivi e uno supplente sono nominati dai comitati; un revisore
effettivo ed un supplente sono nominati per i comitati comunali, dal comitato
provinciale, e per i comitati provinciali e regionali, dalla Direzione
nazionale.
La gestione finanziaria delle sezioni e dei comitati circoscrizionali è
controllata dai revisori dei conti comunali, quella dei comitati istituzionali
locali dai revisori dei conti regionali.
I revisori dei conti nazionali e provinciali controllano altresì la regolare
conservazione dei beni in dotazione rispettivamente ai comitati regionali e
provinciali e agli altri organi periferici del Partito.
Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve essere
sottoposto per l’approvazione ai comitati comunali, provinciali e regionali;
copia dei rendiconti finanziari deve essere inviata alla commissione
amministrativa centrale di cui al precedente articolo e pubblicata all’albo dei
comitati.
L’attività amministrativa nazionale è controllata da tre revisori dei conti
effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla commissione
amministrativa compila il bilancio consuntivo che sottopone all’esame della
Direzione nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla Commissione
amministrativa compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio
preventivo che sottopone, sentita la Giunta esecutiva nazionale,
all’approvazione della Direzione nazionale.
Il Segretario amministrativo è responsabile della gestione finanziaria nazionale
nei confronto degli organi statutari del Partito.
Art. 99
(Finanziamento del Partito)
Le entrate del Partito sono:
a) le quote del tesseramento degli iscritti;
b) i contributi volontari di soci ed elettori;
c) i proventi della stampa del partito;
d) i proventi delle manifestazioni del Partito;
e) i proventi delle sottoscrizioni;
f) i contributi previsti dalla legge;
g) ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di
mobili, mobili registrati e immobili.
Ogni socio ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità, a
sostenere economicamente il Partito.
Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate
contribuiscono in base ai emolumenti percepiti al finanziamento delle attività
di Partito.
I contributi obbligatori devono essere corrisposti nelle forme di legge
direttamente alla Direzione nazionale che effettuerà una ripartizione ai
comitati regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali, a seconda del
rispettivo livello istituzionale o di designazione.
Una quota percentuale delle altre entrate di bilancio, effettivamente riscosse a
livello nazionale, sarà erogata, a cura del Segretario amministrativo nazionale,
coadiuvato dalla commissione amministrativa nazionale, ai comitati provinciali e
regionali, in base ad un piano di riparto approvato dalla direzione nazionale,
sentita una commissione formata da tre segretari regionali e da tre provinciali.
I Gruppi consiliari regionali deliberano sull’utilizzazione dei contributi
previsti per la loro attività da leggi regionali d’intesa con la Direzione
regionale del Partito.
TITOLO VIII
ADESIONE DELL’U.D.C. ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 100
La U.D.C. italiana aderisce, con delibera del Consiglio nazionale, a tutti gli
organi a carattere internazionale che si ispirano ai comuni ideali.
TITOLO IX
NORME FINALI
Art. 101
(Modifica dello Statuto)
Le norme del Presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale
del Partito a maggioranza assoluta dei voti rappresentanti.
Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con
l’indicazione dei principi e dei criteri relativi nonché della maggioranza di
voto necessaria per l’approvazione.
Art. 102
(Regolamenti)
I Regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni da
esso previste, sono approvati dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Art. 103
(Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, si osservano, in
quanto compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati.
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